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Ordine delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Belluno

Richiesta certificati

La normativa professionale è subordinata alla normativa tributaria, il DPR 26/10/1972 n. 642 all’art. 3 allegato A stabilisce quando debba essere usato il bollo sui documenti della Pubblica Amministrazione: “Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’amministrazione delle stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché degli enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Pertanto ne deriva che i documenti che sono a carico di questa amministrazione e che rientrano nella fattispecie sopra descritta sono: la domanda di iscrizione, di cancellazione, di trasferimento, il certificato di soddisfacimento fabbisogno formativo, il certificato di assolvimento obblighi contributivi e il certificato di iscrizione.

A seguito dell’emanazione della L. 12/11/2011 n. 183 tutte le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono obbligati, sempre, ad accettare le autocertificazioni e gli atti di notorietà e non debbono in nessun caso richiedere più alcun certificato. Inoltre, la richiesta e l’accettazione, da parte degli uffici di tutte le amministrazioni pubbliche di certificati, costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Le amministrazioni pubbliche che intendano accertare l’iscrizione all’Albo di un loro dipendente o il soddisfacimento del fabbisogno formativo, devono richiedere l’apposita autocertificazione e successivamente rivolgere istanza all’Ordine provinciale di riferimento per ottenere conferma di quanto autocertificato, senza oneri per l’amministrazione richiedente.



 

Per quanto premesso i certificati richiesti all’OPI di Belluno vengono rilasciati dalla Segreteria su richiesta del singolo per fini privati. La domanda di emissione certificato e il certificato sono assoggettati  al pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00, ad eccezione dei certificati emessi in regime di esenzioni secondo i casi espressamente previsti dal DPR 26/10/1972 n. 642 allegato B. Elenco informativo delle principali esenzioni da bollo disponibile CLICCANDO QUI. Il richiedente in ogni caso, sotto la propria responsabilità, potrà indicare altri eventuali riferimenti normativi che gli consentano di ottenere l’esenzione dall’imposta di bollo. Le relative marche da bollo (1 riferita alla domanda; 1 o più  -a seconda del numero di certificati richiesti- riferita/e al/ai certificato/i) verranno fornite dall’Ordine mediante avvisi PagoPA. Gli avvisi di pagamento marche da bollo saranno pagabili con carta di credito mediante i canali online resi disponibili da Italriscossioni e Agenzia delle Entrate. Qualora soggetto a normativa tributaria in caso di non apposizione della marca da bollo il certificato sarà nullo. La durata di validità del certificato è di 6 mesi.

Come richiedere un certificato

  • Inviando il Mod. 67 (disponibile in calce) tramite la casella PEC del Professionista richiedente ove questi dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza dell’art.15 L.183/2011, degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000, del DPR 642/72, del Reg. UE 679/2016 e se il certificato verrà utilizzato in paese estero. Qualora il certificato sia assoggettato a imposta di bollo, la marca da bollo vigente, che verrà applicata al Mod. 67 e le marche da bollo che verranno  applicate ai certificati emessi, saranno inviate al professionista mezzo PEC affinché vengano saldate prima dell’emissione dei documenti. Le marche da bollo saranno pagabili online mediante il sistema PagoPA.
  • Le certificazioni richieste mezzo PEC nominale e restituite mezzo PEC, saranno prodotte digitalmente e inviate senza l’addebito di alcun costo di segreteria al richiedente. I documenti digitalmente prodotti verranno sottoposti a conservazione sostitutiva.


 

Avvertenze

  1. Stanti le sanzioni previste per l’omissione delle imposte di bollo, le richieste di certificati in forma diversa dal Mod. 67 non saranno accolte.
  2. In riferimento alle ipotesi di esenzione si specifica che la voce “Assunzioni” è riferita all’art. 19 Legge 18 febbraio 1999 nr. 28 che modifica l’articolo 3, nota 2, dell’allegato A, parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992. Essendo il riferimento al rapporto con i soli enti pubblici si rimanda integralmente a quanto legiferato dal DPR 445/2000 e dalla legge 183/2011 circa la completa decertificazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi e privati. Si ribadisce, che, in base all’art. 15, comma 1, della legge 183/11 i certificati rilasciati da una Pubblica Amministrazione non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, ma possono essere prodotti solo per l’utilizzo nei confronti di soggetti privati.
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